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D.P.R. 13/02/2004-Ritenuto che al cospetto della rilevanza primaria e strategica dell'interesse pubblico in esame che ritiene il completamento dell'opera essenziale per assicurare la continuità e la sicurezza del trasporto di energia in gran parte del sud Italia, l'istruttoria svolta non ha evidenziato la compromissione di altri interessi pubblici, oltremodo garantiti dalle modifiche apportate all'impianto progettuale; -Considerato che la variante costituisce, al pari dell'opera principale cui essa inerisce, intervento di sviluppo della Rete di trasmissione nazionale; -Considerato che la variante è di lunghezza inferiore a 15 km e che essa non deve essere sottoposta alla procedura di impatto ambientale; -Vista la proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pervenuta con nota prot. n. 236 del 2 aprile 2003; - Verificata la coerenza della proposta con la normativa richiamata, con le risultanze del lungo iter procedimentale e con le prescrizioni formulate dalla Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio della regione Basilicata nel corso della riunione del 24 luglio 2003; -Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 81, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; -Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 2003, di condivisione della proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di procedere, ai sensi della normativa sopracitata, all'invio dello schema di Decreto del Presidente della Repubblica alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, al fine dell'acquisizione del parere di competenza; - Udita la Commissione parlamentare per le questioni regionali che, nella seduta del 21 gennaio 2004, premesso che il superamento del dissenso emerso nel corso del procedimento è stato informato al principio di leale collaborazione, onde offrire agli enti territoriali dissenzienti la possibilità di rappresentare il loro punto di vista e di motivare la loro valutazione negati- va sul progetto e che l'opera è ritenuta d'interesse o di preminente interesse statale, ha ritenuto di esprimere parere favorevole con osservazioni; -Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004; -Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Decreta: Art. 1. La T.E.R.Na. S.p.a. è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui alla variante in premessa. Detta variante, al pari dell'opera principale cui inerisce -Elettrodotto 380 kV Matera-S. Sofia - è inamovibile ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342. Art. 2. La presente autorizzazione ha efficacia di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità, ai sensi dell'art. 1-sexies, comma 4, del Decreto-Legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito dalla Legge 27 ottobre 2003, n. 290, dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, nonchè ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Decreto M.I.C.A. 22 dicembre 2000. Art. 3. I lavori e gli asservimenti dovranno essere iniziati entro tre mesi dalla data del presente Decreto e condotti a termine entro dodici mesi dalla stessa data. Entro il suddetto termine di tre mesi la società T.E.R.Na. S.p.a. dovrà presentare agli uffici di competenza statale interessati a norma dell'art. 116 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, i piani di esecuzione descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella realizzazione della variante. Art. 4. Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto con l'obbligo di osservanza della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, e dovranno essere collaudate da apposita commissione ministeriale. Art. 5. L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione di energia elettrica nonchè delle speciali prescrizioni delle amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775. La società autorizzata assume la piena responsabilità in relazione agli eventuali pregiudizi per i diritti dei terzi ed agli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere in questione, sollevando l'amministrazione da qualsiasi pretesa e molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati. Art. 6. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, non viene richiesto il versamento del deposito cauzionale. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della società. Art. 7. L'ufficio territoriale di governo di Potenza e il provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata sono incaricati, secondo la competenza tuttora vigente ai sensi dell'art. 1-sexies del Decreto-Legge n. 239/2003 convertito dalla Legge 27 ottobre 2003, n. 290, all'esecuzione del presente Decreto. Art. 8. Nella fase esecutiva del presente Decreto devono essere sperimentati ulteriori tentativi di intesa con gli enti locali interessati, nel rispetto dei termini di cui all'art. 3. Dato a R oma, addì 13 febbraio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti |
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